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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 628

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-7-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 207, relativo alla scuola di specializzazione in chimica nucleare, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con il conseguente spostamento di quelli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo, concernente corsi di addestramento in chimica nucleare:
Art. 208. - La scuola organizza, inoltre, anche "corsi di addestramento" della durata di anni due per laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria, matematica e fisica, fisica, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze naturali, agraria, medicina, per diplomati degli Istituti tecnici (scuola media superiore) limitatamente agli indirizzi tecnologici e per coloro che dopo conseguito un diploma di scuola media superiore hanno completato i loro studi presso accademie e scuole militari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 249. - RELLEVA