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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 590

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-7-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: "Istituto di diritto comparato" e "Istituto di diritto internazionale".
L'attuale "Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile" è sdoppiato nei due seguenti:
"Istituto di diritto privato";
"Istituto di diritto processuale civile".
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di: "diritto e politica penale".
Art. 42. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è aggiunto quello di: "Istituto di demografia".
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti quelli di: "contabilità nazionale" e di "principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche".
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti quelli di: "contabilità nazionale" e di "principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "teorie quantistiche".
Art. 97. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "analisi mineralogiche", "geofisica applicata", "giacimenti minerari" e "rilevamento geologico".
Art. 394. - La denominazione della "scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale" annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è mutata in quella di "endocrinologia e malattie metaboliche". La scuola ha la durata di tre anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 194. - RELLEVA