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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 556

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-6-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Latino medioevale".
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia delle dottrine politiche";
"Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale".
Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Lingua e letteratura russa";
"Latino medioevale".
L'art. 48 è così modificato: "Alla Facoltà di magistero è annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facoltà di lettere e filosofia).
La direzione della Biblioteca verrà assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verrà determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facoltà.
Il funzionamento della Biblioteca è assicurato con un regolamento approvato dalle due Facoltà e dal rettore".
Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, è aggiunto il seguente: sp;
Art. 19. - "Alla Facoltà di magistero appartengono gli Istituti di:
1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
2) Pedagogia;
3) Psicologia.
La direzione degli Istituti verrà assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano più titolari, dai più anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore più anziano di materie filosofiche".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"Neurochirurgia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 172. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Latino medioevale".
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia delle dottrine politiche";
"Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale".
Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Lingua e letteratura russa";
"Latino medioevale".
L'art. 48 è così modificato: "Alla Facoltà di magistero è annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facoltà di lettere e filosofia).
La direzione della Biblioteca verrà assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verrà determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facoltà.
Il funzionamento della Biblioteca è assicurato con un regolamento approvato dalle due Facoltà e dal rettore".
Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, è aggiunto il seguente: sp;
Art. 19. - "Alla Facoltà di magistero appartengono gli Istituti di:
1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
2) Pedagogia;
3) Psicologia.
La direzione degli Istituti verrà assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano più titolari, dai più anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore più anziano di materie filosofiche".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"Neurochirurgia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 172. - RELLEVA