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LEGGE 3 aprile 1958, n. 474

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1974)
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Testo in vigore dal: 27-5-1958
al: 10-4-1971
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli assegni di superinvalidita'  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 26 gennaio  1948,  n.  74,  e  successive  modificazioni,
vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per  la  lettera
A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire
331.400 a lire 451.400 per la lettera B. 
  L'indennita' speciale per l'accompagnatore,  prevista  dall'art.  3
del decreto legislativo sopracitato, e successive  modificazioni,  e'
elevata: 
    1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione
non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la
lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire
24.000 a lire 31.000 per la lettera B; 
    2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione
inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire  37.000  per  la
lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire
21.000 a lire 28.000 per la lettera B. 
  I miglioramenti derivanti dall'applicazione del  presente  articolo
hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal
1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.