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LEGGE 3 aprile 1958, n. 474

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1974)
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Testo in vigore dal:  27-5-1958 al: 10-4-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B.
L'indennità speciale per l'accompagnatore, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, è elevata:
1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera B;
2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera B.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.