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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958, n. 375

Norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, che ha concesso agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1966)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-4-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;
Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;
Ritenuta la necessità di stabilire il prezzo di vendita del sale comune per l'industria casearia;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all'art. 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, è stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto.