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LEGGE 18 marzo 1958, n. 356

Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-5-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente art. 13-bis:
"Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.
Il Ministro per il tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.
I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purché lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

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