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LEGGE 21 marzo 1958, n. 286

Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-4-1958
al: 24-11-1973
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A favore del personale tecnico  di  ruolo  (in  esso  compresi  gli
infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso  compresi
i portantini), nonche' di quello  assunto  ai  sensi  degli  articoli
22-bis e 26-bis del decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1172,
ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso  le
Universita' e gli Istituti di istruzione superiore  ed  addetto  alle
cattedre,  istituti  e  cliniche  di  cui  ad  apposita  tabella,  da
stabilirsi con decreto del Ministro per  la  pubblica  istruzione  di
concerto con quello  per  il  tesoro,  e'  estesa  la  indennita'  di
profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953 n. 310. 
  Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro  compenso  o
trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di
rischio professionale per contagio od infortunio. 
  Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro  compenso  o
trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di
rischio professionale per contagio od infortunio.