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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957, n. 1388

Modificazioni allo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-3-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che viene istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con l'aumento di due posti di professore di ruolo riservati ad insegnanti del corso di laurea anzidetto.
I seguenti articoli del vigente statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso:
TITOLO I
Disposizioni generali comuni alle sei Facoltà.
Art. 5. - Il quinto comma è così modificato:
"Nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)".
TITOLO V
Facoltà di lettere e filosofia
Dopo l'art. 15 è inserito il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 16. - Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.
Durata del corso: quattro anni.
Insegnamenti fondamentali:
1 ) Letteratura italiana;
2 ) Letteratura latina;
3 ) Glottologia;
4 ) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5 ) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6 ) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica);
7 ) Storia medioevale;
8 ) Storia moderna;
9 ) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.
Insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6):
1 ) Lingua e letteratura francese;
2 ) Lingua e letteratura spagnola;
3 ) Lingua e letteratura portoghese;
4 ) Lingua e letteratura romena;
5 ) Lingua e letteratura inglese;
6 ) Lingua e letteratura tedesca;
7 ) Lingua e letteratura russa;
8 ) Lingua e letteratura polacca;
9 ) Lingua e letteratura serbo-croata;
10) Lingua e letteratura slovena;
11) Lingua e letteratura ungherese;
12) Lingua e letteratura neo-greca;
13) Lingua e letteratura albanese;
14) Filologia romanza;
15) Filologia germanica;
16) Filologia slava;
17) Filologia ugro-finnica;
18) Letteratura anglo-americana;
19) Letteratura ispano-americana;
20) Storia della lingua italiana;
21) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
22) Storia delle tradizioni popolari;
23) Storia dell'arte medioevale;
24) Storia della musica;
25) Storia del teatro e dello spettacolo;
26) Letteratura greca;
27) Lingua e letteratura latina medioevale;
28) Filologia bizantina;
29) Storia romana;
30) Storia greca;
31) Storia della filosofia;
32) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
33) Filosofia del linguaggio.
Art. 22. - Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:
Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti, a decorrere dall'anno 1957-58 due posti di ruolo riservati ad insegnanti del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).
Per effetto della suindicata disposizione, la tabella n. 1 annessa allo statuto è soppressa e sostituita da quella annessa al presente decreto.
Disposizioni particolari per le varie Facoltà
Dopo l'art. 63 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 64. - Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari può essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.
Devono poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali debbono pure essere seguiti per un biennio. Lo studente può poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso può ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.
Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 50. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che viene istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con l'aumento di due posti di professore di ruolo riservati ad insegnanti del corso di laurea anzidetto.
I seguenti articoli del vigente statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso:

TITOLO I
Disposizioni generali comuni alle sei Facoltà.

Art. 5. - Il quinto comma è così modificato:
"Nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)".

TITOLO V
Facoltà di lettere e filosofia

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 16. - Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.
Durata del corso: quattro anni.
Insegnamenti fondamentali:
1 ) Letteratura italiana;
2 ) Letteratura latina;
3 ) Glottologia;
4 ) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5 ) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6 ) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica);
7 ) Storia medioevale;
8 ) Storia moderna;
9 ) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.
Insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6):
1 ) Lingua e letteratura francese;
2 ) Lingua e letteratura spagnola;
3 ) Lingua e letteratura portoghese;
4 ) Lingua e letteratura romena;
5 ) Lingua e letteratura inglese;
6 ) Lingua e letteratura tedesca;
7 ) Lingua e letteratura russa;
8 ) Lingua e letteratura polacca;
9 ) Lingua e letteratura serbo-croata;
10) Lingua e letteratura slovena;
11) Lingua e letteratura ungherese;
12) Lingua e letteratura neo-greca;
13) Lingua e letteratura albanese;
14) Filologia romanza;
15) Filologia germanica;
16) Filologia slava;
17) Filologia ugro-finnica;
18) Letteratura anglo-americana;
19) Letteratura ispano-americana;
20) Storia della lingua italiana;
21) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
22) Storia delle tradizioni popolari;
23) Storia dell'arte medioevale;
24) Storia della musica;
25) Storia del teatro e dello spettacolo;
26) Letteratura greca;
27) Lingua e letteratura latina medioevale;
28) Filologia bizantina;
29) Storia romana;
30) Storia greca;
31) Storia della filosofia;
32) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
33) Filosofia del linguaggio.

Art. 22. - Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:
Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti, a decorrere dall'anno 1957-58 due posti di ruolo riservati ad insegnanti del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).
Per effetto della suindicata disposizione, la tabella n. 1 annessa allo statuto è soppressa e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Disposizioni particolari per le varie Facoltà

Dopo l'art. 63 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 64. - Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari può essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.
Devono poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali debbono pure essere seguiti per un biennio. Lo studente può poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso può ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.
Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1957

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 50. - RELLEVA