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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1381

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-3-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di perfezionamento in fisio-chinesiterapia ortopedica

Art. 354. - Presso la clinica ortopedica dell'Università di Bologna è istituita una scuola di perfezionamento in fisio-chinesiterapia ortopedica che conferisce il diploma di specialista in fisio-chinesiterapia ortopedica.
Il direttore della scuola è il direttore della clinica ortopedica.
I docenti del corso saranno scelti tra i professori della Facoltà di medicina e chirurgia su designazione della Facoltà stessa.
Art. 355. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Essa ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di specializzare nella rieducazione e riabilitazione funzionale e professionale di tutti i motulesi.
L'ammissione alla scuola avviene attraverso concorso interno con esami ed eventuali prove pratiche.
Il numero degli ammessi è stabilito anno per anno dalla Direzione della scuola, numero che non può superare i dieci.
Art. 356. - La durata del corso è di due anni.
Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta.
Art. 357. - Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
1° anno:
1) Anatomia dell'apparato motore;
2) Fisiologia dell'apparato motore;
3) Patologia delle motulesioni;
4) Termoterapia;
5) Massoterapia;
6) Idroterapia, balneoterapia.
2° anno:
1) Clinica delle motulesioni;
2) Terapia delle radiazioni;
3) Elettroterapia;
4) Ginnastica, medica (profilattica e correttiva);
5) Terapia del movimento e meccanoterapia;
6) Rieducazione motoria e riabilitazione.
In un manifesto annuale della clinica ortopedica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.
Art. 358. - Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso.
Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 55. - DI PRETORO