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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1337

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-2-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 48, è così modificato:
La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:
a) in lettere;
b) in filosofia;
c) in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).
Titolo di ammissione per i detti corsi di laurea è il diploma di maturità classica.
La durata di ciascuno dei detti corsi di laurea è di quattro anni.
Dopo l'art. 54 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
Art. 55. - Gli insegnamenti per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono i seguenti:
a) fondamentali:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.
b) complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6):
1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8) Lingue e letterature scandinave;
9) Lingua e letteratura russa;
10) Lingua e letteratura polacca;
11) Lingua e letteratura cecoslovacca;
12) Lingua e letteratura serbo-croata;
13) Lingua e letteratura slovena;
14) Lingua e letteratura bulgara;
15) Lingua e letteratura ungherese;
16) Lingua e letteratura neo-greca;
17) Lingua e letteratura albanese;
18) Una lingua e letteratura moderna, dell'Asia o dell'Africa;
19) Filologia romanza;
20) Filologia germanica;
21) Filologia slava;
22) Filologia ugro-finnica;
23) Letteratura anglo-americana;
24) Letteratura ispano-americana;
25) Letteratura brasiliana;
26) Storia della lingua italiana;
27) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
28) Storia delle tradizioni popolari;
29) Storia dell'arte medioevale;
30) Storia della musica;
31) Storia del teatro e dello spettacolo;
32) Letteratura greca;
33) Lingua e letteratura latina medioevale;
34) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
35) Storia romana;
36) Storia greca;
37) Storia dell'Europa orientale;
38) Storia della filosofia;
39) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
40) Filosofia del linguaggio.
Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere annualmente gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della, stessa o di diversa Facoltà.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto anche a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.
Dovranno inoltre essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà seguire per un biennio anche un altro insegnamento, e in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.
Il preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti e approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.
Art. 56. - I laureati in lettere possono essere iscritti al terzo anno per il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, se precedentemente hanno superato due esami annuali della lingua e letteratura straniera da scegliere per la laurea, e purché superino una prova scritta nella lingua stessa, col piano di studi che caso per caso sarà stabilito dalla Facoltà.
Art. 57. - I laureati in filosofia possono essere iscritti al secondo anno per il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne se precedentemente hanno superato un esame annuale della lingua e letteratura straniera da scegliere per la laurea, e purché superino una prova scritta nella detta lingua, col piano di studi che caso per caso sarà stabilito dalla Facoltà.
Art. 58. - I laureati in lingue e letterature straniere moderne possono essere iscritti al terzo anno per il corso di laurea in lettere e al secondo anno per il corso di laurea in filosofia.
Seguiranno il piano di studi che caso per caso sarà stabilito dalla Facoltà.
Art. 59 (già 55). - L'ultimo comma, riguardante modalità dell'esame di laurea, è così modificato:
"Per i corsi di laurea in lettere e filosofia, la dissertazione può riguardare qualunque, materia contemplata nell'ordine degli studi della Facoltà, ma per gli aspiranti della laurea in lettere deve trattarsi di materia non filosofica e per gli aspiranti alla laurea in filosofia di materia filosofica. Per i corsi di laurea in lingue e letterature straniere moderne la dissertazione deve riguardare la lingua e letteratura straniera prescelta dallo studente come quadriennale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958

Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 41. - RELLEVA