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LEGGE 29 novembre 1957, n. 1224

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  14-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.