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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1957, n. 1202

Nuova misura del tenore salino delle olive in salamoia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  23-12-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità e l'opportunità di modificare il tenore salino delle olive in salamoia per adeguarlo alla quantità di sale attualmente impiegata per ottenere tale prodotto;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il tenore salino forfetario delle "olive in salamoia" di cui alla voce n. 16 della tabella delle quantità di sale (tenori salini) stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, è ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di prodotto netto.