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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 1158

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-12-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957 e 5 settembre 1956, n. 1489;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 59 e 61 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 59. - L'Istituto ha un direttore amministrativo, il quale deve essere fornito di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio. Il direttore amministrativo è nominato con la qualifica iniziale di consigliere di 1ª classe dal Consiglio di amministrazione dell'istituto in seguito a pubblico concorso per esami e per titoli, con le norme vigenti per i concorsi nell'Amministrazione dello Stato e con l'obbligo di superare i seguenti esami scritti ed orali: scritti: a) una prova di diritto civile; b) una prova di diritto amministrativo o costituzionale; c) una prova di carattere pratico concernente servizi dell'amministrazione universitaria; orali: le prove verteranno oltre che sulle materie sopraindicate, sulle seguenti: a) diritto del lavoro; b) economia politica e scienza delle finanze; c) statistica metodologica e demografica; d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla ontabilità generale dello Stato; e) legislazione concernente l'ordinamento dell'istruzione universitaria.
La promozione del direttore amministrativo dalla qualifica di consigliere di 1ª classe a quella di direttore di sezione sarà conferita a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio prestato nella qualifica inferiore. Dopo dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione, sarà conferita, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la qualifica di direttore di divisione.
Art. 61. - All'amministrazione dell'Istituto sono assegnati posti di ruolo organico del personale di segreteria delle carriere direttive, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario di cui alla tabella n. 3 annessa al presente decreto.
All'Istituto è inoltre assegnato per il funzionamento della biblioteca il posto organico di cui alla tabella n. 4 annessa al presente decreto.
Il personale di cui ai precedenti comma è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con la qualifica iniziale prevista per ciascuna carriera in seguito a pubblico concorso con le norme e modalità previste per il corrispondente personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.
Per le promozioni del personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni concernenti il corrispondente personale delle Amministrazione dello Stato eccettuato quanto concerne lo sviluppo di carriera del personale di segreteria, di concetto e di biblioteca esecutivo, per cui verranno osservate le modalità di cui ai successivi comma.
Il vice ragioniere conseguirà le qualifiche di ragioniere aggiunto, di ragioniere e di primo ragioniere, rispettivamente, dopo 4, 6 e 5 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, per anzianità congiunta al merito su giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Il vice aiutante di biblioteca conseguirà le qualifiche di aiutante aggiunto e di aiutante, rispettivamente dopo 4 e 6 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore su giudizio del Consiglio di amministrazione dell'istituto.
All'amministrazione dell'Istituto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, può essere assegnato un adeguato numero di salariati con mansioni di subalterni scelti tra i propri dipendenti dall'Amministrazione comunale di Catania.
L'art. 62 è abrogato.
Per effetto delle suindicate disposizioni la tabella n. 2 annessa allo statuto è soppressa e sostituita dalle nuove tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al presente decreto.
Al capo undecimo: Disposizioni finali e transitorie, dopo l'art. 70 viene aggiunto il seguente nuovo articolo:
"Art. 71. - Il personale avventizio della carriera esecutiva (già di gruppo C) che in atto trovasi in servizio presso l'Istituto ed occupa posti di organico, viene nominato di ruolo, dopo un effettivo e lodevole servizio di due anni, dal Consiglio di amministrazione, mediante concorso interno per titoli e per esami".
La tabella n. 1 è soppressa e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 72. - RELLEVA