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LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029

Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-11-1958
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'alcole  o  alcole  etilico  o  spirito da qualunque materia prima
ottenuta,  che  non  sia destinato alla denaturazione con denaturante
generale  dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali,
deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.