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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1005

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "sociologia applicata".
Art. 124. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:
"consolidamento ed adattamento degli edifici".
Art. 125. - Il comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente:
nel triennio di applicazione lo studente non può presentarsi all'esame di "composizione architettonica I" né a quello di "urbanistica II" se non ha superato l'esame di "elementi di composizione";
né all'esame di "scienze delle costruzioni I" se non ha superato l'esame di "meccanica razionale e statica grafica";
né all'esame di "impianti tecnici" se non ha superato l'esame di "fisica tecnica";
né all'esame di "composizione architettonica I" se non ha superato l'esame di "caratteri distributivi degli edifici";
né all'esame di "urbanistica II" se non ha superato l'esame di "caratteri distributivi degli edifici";
né all'esame di "composizione architettonica II";
se non ha superato l'esame di "architettura degli interni, arredamento e decorazione I" e di "carattere stilistici e costruttivi dei monumenti".
Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quelli di "geologia applicata".
Art. 213. - L'insegnamento di "igiene tropicale e subtropicale" (semestrale), previsto al n. 10 dell'elenco degli insegnamenti costitutivi della scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale annessa alla Facoltà di agraria, è sostituito da quello di "ecologia umana" (semestrale).
Art. 245. - Il comma sesto, concernente gli insegnamenti della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei due anni di corso:
1° anno:
1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Patologia della tubercolosi polmonare;
3) Semeiologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Microbiologia ed epidemiologia delle malattie dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi;
5) Anatomia patologica delle malattie non tubercolari del polmone;
6) Radiologia delle malattie non tubercolari del polmone;
7) Patologia delle malattie non tubercolari del polmone;
8) Fisiopatologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
9) Medicina legale ed assicurativa.
2° anno:
1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Clinica e terapia della tubercolosi polmonare;
3) Radiologia della tubercolosi polmonare;
4) Anatomia patologica della tubercolosi polmonare;
5) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare;
6) Patologia e clinica della tubercolosi infantile;
7) Tubercolosi delle prime vie respiratorie;
8) Farmacologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
9) Tecnica dispensariale e consorziale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 123. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "sociologia applicata".
Art. 124. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:
"consolidamento ed adattamento degli edifici".
Art. 125. - Il comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente:
nel triennio di applicazione lo studente non può presentarsi all'esame di "composizione architettonica I" né a quello di "urbanistica II" se non ha superato l'esame di "elementi di composizione";
né all'esame di "scienze delle costruzioni I" se non ha superato l'esame di "meccanica razionale e statica grafica";
né all'esame di "impianti tecnici" se non ha superato l'esame di "fisica tecnica";
né all'esame di "composizione architettonica I" se non ha superato l'esame di "caratteri distributivi degli edifici";
né all'esame di "urbanistica II" se non ha superato l'esame di "caratteri distributivi degli edifici";
né all'esame di "composizione architettonica II";
se non ha superato l'esame di "architettura degli interni, arredamento e decorazione I" e di "carattere stilistici e costruttivi dei monumenti".
Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quelli di "geologia applicata".
Art. 213. - L'insegnamento di "igiene tropicale e subtropicale" (semestrale), previsto al n. 10 dell'elenco degli insegnamenti costitutivi della scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale annessa alla Facoltà di agraria, è sostituito da quello di "ecologia umana" (semestrale).
Art. 245. - Il comma sesto, concernente gli insegnamenti della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei due anni di corso:
1° anno:
1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Patologia della tubercolosi polmonare;
3) Semeiologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Microbiologia ed epidemiologia delle malattie dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi;
5) Anatomia patologica delle malattie non tubercolari del polmone;
6) Radiologia delle malattie non tubercolari del polmone;
7) Patologia delle malattie non tubercolari del polmone;
8) Fisiopatologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
9) Medicina legale ed assicurativa.
2° anno:
1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Clinica e terapia della tubercolosi polmonare;
3) Radiologia della tubercolosi polmonare;
4) Anatomia patologica della tubercolosi polmonare;
5) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare;
6) Patologia e clinica della tubercolosi infantile;
7) Tubercolosi delle prime vie respiratorie;
8) Farmacologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
9) Tecnica dispensariale e consorziale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 123. - RELLEVA