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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 997

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-11-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:
Art. 121. - Agli insegnamenti del quarto anno della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia è aggiunto: "Urologia ginecologica".
Art. 137. - Agli insegnamenti del primo anno della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria è aggiunto "Microbiologia della bocca".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 116. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:
Art. 121. - Agli insegnamenti del quarto anno della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia è aggiunto: "Urologia ginecologica".
Art. 137. - Agli insegnamenti del primo anno della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria è aggiunto "Microbiologia della bocca".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 116. - RELLEVA