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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 994

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-11-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;.
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di:
12) Economia politica.
La denominazione dell'Istituto di scienze economiche è cambiata in quella di:
"Istituto di politica economica".
Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di:
"Fisica dei solidi".
Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di:
"Fisica dei solidi".
Dopo l'art. 394 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in ingegneria nucleare con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare

Art. 395. - Presso la Facoltà di ingegneria è istituito un corso di perfezionamento in "ingegneria nucleare", al fine di preparare tecnici specializzati alla risoluzione dei problemi inerenti alla produzione della energia mediante impianti nucleari e tecniche connesse.
Art. 396. - Il corso ha la durata, di un anno; è diretto da un professore ordinario della Facoltà nominato dal rettore su designazione del Consiglio di facoltà. Il Consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti costitutivi di cui all'articolo 399.
Art. 397. - Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati in ingegneria.
Il Consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente in ordine all'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo degli iscritti e le norme per l'ammissione nonché il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.
Il Consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 398. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti, secondo le modalità stabilite del Consiglio del corso.
Art. 399. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:
1) Fisica nucleare;
2) Tecnica e misure di fisica nucleare;
3) Fisica del reattore;
4) Problemi di sicurezza e dosimetria;
5) Complementi di analisi e teoria dei servomeccanismi;
6) Metallurgia dell'uranio e del torio, dei metalli strutturali e dei metalli di controllo;
7) Mutamenti nella struttura dei materiali per effetto delle radiazioni;
8) Tecnologia dei materiali;
9) Ingegneria dei reattori nucleari;
10) Chimica del reattore nucleare;
11) Separazione degli isotopi;
12) Reattori di ricerca strutturali e prototipi;
13) Problemi termici dei reattori di potenza e schermatura.
Gli insegnamenti sopra indicati saranno completati da esercitazioni.
Il Consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti.
Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e visite ad impianti.
Art. 400. - È data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre al Consiglio della facoltà proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 401. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza delle rispettive specialità, ovvero giovarsi per talune materie di insegnamenti svolti presso altre Facoltà. Tali proposte sono subordinate alla approvazione del Consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.
Art. 402. - Per la validità del corso, cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 403, gli iscritti dovranno superare gli esami degli insegnamenti costitutivi e redigere un progetto o uno studio sulle materie di insegnamento.
Tale ultimo elaborato verrà discusso alla presenza di una Commissione di cinque membri scelti tra i docenti del corso e presieduta dal direttore del corso.
Ogni esame fallito potrà essere ripetuto una sola volta.
Art. 403. - Agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami ed ottenuta l'idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Art. 404. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse, contributi generali e per esercitazioni nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Università, su proposta del Consiglio della facoltà, udito il direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 114. - RELLEVA