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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 992

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  14-11-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 213 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ingegneria nucleare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

VI. Scuola di specializzazione in ingegneria nucleare

Art. 214. - Presso la Facoltà di ingegneria è istituita una scuola di specializzazione in ingegneria nucleare.
Art. 215. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione è di due anni accademici.
Art. 216. - Il Consiglio dei professori della Facoltà di ingegneria nomina il direttore della scuola fra i professori della Facoltà di ingegneria o della Facoltà di scienze e su proposta di questo gli insegnanti.
Art. 217. - Possono essere iscritti alla scuola i laureati in ingegneria, in fisica e in chimica.
È data tuttavia facoltà al Consiglio della scuola di consentire la iscrizione a persone fornite di titolo universitario - italiano od estero - che a suo insindacabile giudizio sia ritenuto a quelle lauree equipollente unicamente ai fini dell'ammissione alla scuola.
In ogni caso gli aspiranti alla iscrizione dovranno sostenere un colloquio atto ad accertare lo stato di preparazione.
Art. 218. - All'inizio dell'anno accademico il Consiglio della scuola, sulla base di una valutazione complessiva dei titoli di studio e dei risultati del colloquio redige l'elenco degli aspiranti ammessi nel numero fissato a termine dell'art. 127.
Tale numero non potrà in ogni caso essere superiore a venti.
Art. 219. - L'ordine degli studi della scuola di specializzazione prevede due indirizzi fondamentali volti alla formazione rispettivamente di specializzati nel progetto e nel controllo dei reattori o di specializzati nelle tecnologie relative ai materiali.
Nell'ambito di tali fondamentali indirizzi potranno essere fissati curricula di studi ulteriormente specificati inerenti a particolari aspetti della specializzazione; essi verranno di volta in volta stabiliti dal direttore del corso.
Art. 220 Le materie di insegnamento previste per i singoli indirizzi e nei singoli anni sono le seguenti:
1° indirizzo
Corsi consigliati: Anno 1°

1) Istituzioni di fisica atomica e nucleare;
2) Fisica dei neutroni e fisica nucleare dei materiali fissili e fertili;
3) Radioattività e misure radioattive, protezione dalle radiazioni e laboratorio;
4) Elettronica e laboratorio;
5) Termotecnica.

Anno 2°

1) Teoria e calcolo dei reattori;
2) Tecnologia dei reattori;
3) Controllo e instrumentazione dei reattori, con laboratorio;
4) Cicli di combustione dei combustibili nucleari e reattori di potenza;
5) Tecniche speciali.
2° indirizzo
Corsi consigliati: Anno 1°

1) Istituzioni di fisica atomica e nucleare (corso comune al 1° indirizzo;
2) Chimica dei materiali fissili e fertili e laboratorio
3) Radioattività, misure radioattive, protezione dalle radiazioni;
4) Metallurgia dei materiali fissili e fertili e impianti; laboratorio;
5) Elementi di meccanica statistica e di fisica molecolare.

Anno 2°

1) Separazione isotopica - Teoria, impianti e misurazione con laboratorio;
2) Tecnologia e impianti per il trattamento chimico di materiale attivo con laboratorio, protezione dalle radiazioni;
3) Fisica dei solidi, effetti fisici delle radiazioni, con laboratorio;
4) Materiali speciali;
5) Trattamento e ritrattamento dei combustibili nucleari.
Alcuni dei corsi potranno essere articolati in due quadrimestri.
Tutti i corsi dovranno essere accompagnati da esercitazioni.
Durante l'anno accademico verranno tenuti, secondo un piano fissato dal direttore della scuola, udito il Consiglio della medesima, colloqui e seminari inerenti ai corsi tenuti.
Art. 221. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti dovranno seguire nel biennio un numero minimo di sei corsi di cui cinque almeno appartenenti allo stesso indirizzo e superare i relativi esami.
Essi dovranno altresì presentare un lavoro di ricerca e di progetto preparato in gruppo su tema fissato dal direttore del corso.
Disposizione transitoria
Nel primo quinquennio di attuazione della scuola il Consiglio della Facoltà di ingegneria, in considerazione delle esigenze di gradualità nel costituirsi delle attrezzature scientifiche, provvederà - su proposta del direttore della scuola udito il Consiglio della medesima - ad eventuali modificazioni dell'ordine degli studi sopra prefissato e dei programmi dei corsi per adeguarli alla possibilità offerta da quelle attrezzature.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 108. - RELLEVA