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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 965

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-11-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 37 è sostituito dal seguente:
"La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
1) Laurea in chimica;
2) Laurea in fisica;
3) Laurea in scienze matematiche;
4) Laurea in matematica e fisica;
5) Laurea in scienze naturali;
6) Laurea in scienze biologiche;
7) Laurea in scienze geologiche.
È ammesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il biennio propedeutico agli studi per la laurea in ingegneria.
Il professore titolare di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali".
Dopo l'art. 42 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche e del corso di laurea in scienze geologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 43. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Biologia delle razze umane;
5) Etnologia;
6) Genetica;
7) Zoocultura (bachi, api, avicultura);
8) Idrobiologia e piscicoltura;
9) Patologia generale;
10) Microbiologia;
11) Parassitologia;
12) Entomologia agraria;
13) Fisiologia vegetale;
14) Patologia vegetale;
15) Geologia;
16) Paleontologia;
17) Statistica;
18) Scienza dell'alimentazione;
19) Cristallo-chimica;
20) Embriologia e morfologia sperimentale.
Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
Art. 44. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Giacimenti minerari;
10) Vulcanologia;
11) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) biennale;
12) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
13) Geofisica mineraria;
14) Mineralogia applicata.
Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biografico. Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra gli insegnamenti complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 99. - RELLEVA