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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 932

Modificazioni allo statuto dell'Università degli stadi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-11-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1913, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
14) "Diritto comune".
Art. 14. - La denominazione dell'Istituto di scienze politiche, annesso alla Facoltà di giurisprudenza, è cambiata in quella di "Istituto di diritto internazionale e di scienze politiche".
Art. 36, relativo al corso di laurea in farmacia, viene modificato come segue:
"Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:
la anatomia umana rispetto alla fisiologia generale;
la chimica generale ed inorganica e la fisica rispetto alla chimica organica;
la chimica organica rispetto alla chimica biologica e alla chimica bromatologica;
la fisica rispetto alla chimica fisica;
la chimica generale ed inorganica, la chimica organica, la fisiologia generale e la botanica farmaceutica rispetto alla farmacologia e farmacognosia;
la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, I parte (composti inorganici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso e 2° corso;
la chimica generale ed inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, II parte (composti organici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 3° corso;
la chimica farmaceutica e tossicologica I e II parte rispetto alla tecnica e legislazione farmaceutica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 75. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1913, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
14) "Diritto comune".
Art. 14. - La denominazione dell'Istituto di scienze politiche, annesso alla Facoltà di giurisprudenza, è cambiata in quella di "Istituto di diritto internazionale e di scienze politiche".
Art. 36, relativo al corso di laurea in farmacia, viene modificato come segue:
"Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:
la anatomia umana rispetto alla fisiologia generale;
la chimica generale ed inorganica e la fisica rispetto alla chimica organica;
la chimica organica rispetto alla chimica biologica e alla chimica bromatologica;
la fisica rispetto alla chimica fisica;
la chimica generale ed inorganica, la chimica organica, la fisiologia generale e la botanica farmaceutica rispetto alla farmacologia e farmacognosia;
la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, I parte (composti inorganici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso e 2° corso;
la chimica generale ed inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, II parte (composti organici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 3° corso;
la chimica farmaceutica e tossicologica I e II parte rispetto alla tecnica e legislazione farmaceutica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 75. - RELLEVA