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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 853

Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1957.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-9-1957
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n.
2138; 
  Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
  Visto l'art. 17, comma quinto, e  l'art.  21,  comma  terzo,  della
  legge 4 aprile 1952, n. 218; 
  Visto l'art. 6, comma quinto, della legge 4 agosto 1955, n. 692; 
  Visto l'art. 1, comma primo, e l'art. 2, comma secondo, della legge
14 aprile 1956, n. 307; 
  Sentita, la Commissione centrale  di  cui  al  decreto  legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e  la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per
l'interno, per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  l'agricoltura  e
foreste; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I contributi dovuti per l'anno 1957 nel  settore  agricolo  per  le
assicurazioni contro le malattie, per l'invalidita', la vecchiaia  ed
i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria,
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica  ed
economica delle lavoratrici madri e per gli assegni  familiari,  sono
determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al  presente
decreto, e vistata, d'ordine del  Presidente  della  Repubblica,  dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.