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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 617

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-8-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 157. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:
5) Complementi di matematica.
Gli articoli 299 e 300, relativi alla scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia sono modificati come segue:
Art. 299. - Scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia.
a) La scuola ha la durata di due anni.
b) Gli insegnamenti sono i seguenti:
1° anno:
1) Nozioni fisiche sui terreni-acque e atmosfera;
2) Nozioni chimiche e chimico-fisiche, sui terreni, sulle acque e sulla atmosfera;
3) Nozioni biologiche sui terreni, sulle acque e sull'atmosfera;
4) Le azioni biologiche e medicamentose delle acque, dei terreni e dei climi: idrologia, crenologia, climatologia, ecc., la storia delle cure idroclimatologiche:
5) Farmacologia delle acque minerali (1° corso)
6) Igiene, vigilanza sanitaria, organizzazione e legislazione su acque, terreni e climi usati a scopo terapeutico e sulle stazioni di cura.
2° anno:
1) Farmacologia sulle acque minerali (2° corso)
2) Nozioni generali di idroterapia clinica;
3) Terapia idropinica in clinica;
4) Lutoterapia in clinica;
5) Talassoterapia e colonie fluviali;
6) Climatoterapia clinica.
c) Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni di laboratorio e cliniche e da visite alle stazioni di cure crenotermali.
Art. 300. - a) Gli esami dei vari corsi del 1° e del 2° anno si svolgono in due sedute: esame teorico, esame pratico (due statini).
Il voto è in trentesimi, media complessiva delle materie oggetto d'esame.
b) L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta (tre copie). La votazione è in cinquantesimi. Il diploma conferisce il titolo di "Specialista".
Art. 309. - Agli insegnamenti del secondo corso della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro è aggiunto quello di:
5) Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie professionali.
La denominazione della "Scuola di perfezionamento in malattie infettive" è cambiata in "Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali" Pertanto gli articoli 324 e 327, relativi alla predetta scuola sono modificati come segue:
Art. 324. - Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali.
La scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali ha la durata di anni tre: ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica stessa.
Art. 327. Ordinamento degli studi: Agli insegnamenti del 2° anno è aggiunto al n. 6) "Fisiopatologia dei tropici". Agli insegnamenti del 3° anno è aggiunto al n. 6) "Clinica delle malattie tropicali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uffiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 246. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 157. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:
5) Complementi di matematica.
Gli articoli 299 e 300, relativi alla scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia sono modificati come segue:
Art. 299. - Scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia.
a) La scuola ha la durata di due anni.
b) Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° anno:

1) Nozioni fisiche sui terreni-acque e atmosfera;
2) Nozioni chimiche e chimico-fisiche, sui terreni, sulle acque e sulla atmosfera;
3) Nozioni biologiche sui terreni, sulle acque e sull'atmosfera;
4) Le azioni biologiche e medicamentose delle acque, dei terreni e dei climi: idrologia, crenologia, climatologia, ecc., la storia delle cure idroclimatologiche:
5) Farmacologia delle acque minerali (1° corso)
6) Igiene, vigilanza sanitaria, organizzazione e legislazione su acque, terreni e climi usati a scopo terapeutico e sulle stazioni di cura.

2° anno:

1) Farmacologia sulle acque minerali (2° corso)
2) Nozioni generali di idroterapia clinica;
3) Terapia idropinica in clinica;
4) Lutoterapia in clinica;
5) Talassoterapia e colonie fluviali;
6) Climatoterapia clinica.

c) Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni di laboratorio e cliniche e da visite alle stazioni di cure crenotermali.
Art. 300. - a) Gli esami dei vari corsi del 1° e del 2° anno si svolgono in due sedute: esame teorico, esame pratico (due statini).
Il voto è in trentesimi, media complessiva delle materie oggetto d'esame.
b) L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta (tre copie). La votazione è in cinquantesimi. Il diploma conferisce il titolo di "Specialista".
Art. 309. - Agli insegnamenti del secondo corso della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro è aggiunto quello di:
5) Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie professionali.
La denominazione della "Scuola di perfezionamento in malattie infettive" è cambiata in "Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali" Pertanto gli articoli 324 e 327, relativi alla predetta scuola sono modificati come segue:
Art. 324. - Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali.
La scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali ha la durata di anni tre: ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica stessa.
Art. 327. Ordinamento degli studi: Agli insegnamenti del 2° anno è aggiunto al n. 6) "Fisiopatologia dei tropici". Agli insegnamenti del 3° anno è aggiunto al n. 6) "Clinica delle malattie tropicali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uffiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 246. - CARLOMAGNO