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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1957, n. 346

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di L. 800.000.000 dal proprio fondo di riserva ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-6-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 3 della legge 27 luglio 1956, n. 766, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1956-57;
Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;
Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716, relativa alla proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere conseguente all'applicazione della stessa legge n. 716 si provvede, per l'esercizio finanziario 1956-57, attingendo la somma di L. 800.000.000 dal fondo di riserva della ripetuta Azienda di Stato, con le modalità previste dal sopracitato art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 1.630.875.004 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1956-57, all'onere derivante dall'applicazione della legge 28 giugno 1956, n. 716, che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.