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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1957, n. 315

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-6-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
13) Istituzioni di diritto pubblico;
14) Storia delle dottrine politiche;
15) Politica economica e finanziaria;
16) Diritto fallimentare;
17) Contabilità di Stato;
18) Storia dei trattati e politica internazionale.
Art. 11. - Agli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, dichiarati propedeutici, vanno aggiunti i seguenti:
h) istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per il diritto internazionale.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
28) Dialettologia siciliana.
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico biologico e indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
Tecnologia e chimica del petrolio;
Impianti chimici industriali;
Chimica applicata.
Art. 48. - È aggiunto il seguente comma:
"L'iscrizione e l'esame relativi all'insegnamento di chimica organica sono propedeutici rispettivamente per l'iscrizione e l'esame relativi al corso di esercitazioni di chimica organica e di analisi organica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1957
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 118. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207; 11 aprile 1955 n. 622; 20 settembre 1955, n. 937; 25 settembre 1955, n. 959; 16 marzo 1956, n. 529 e 3 settembre 1956, n. 1133;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
13) Istituzioni di diritto pubblico;
14) Storia delle dottrine politiche;
15) Politica economica e finanziaria;
16) Diritto fallimentare;
17) Contabilità di Stato;
18) Storia dei trattati e politica internazionale.
Art. 11. - Agli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, dichiarati propedeutici, vanno aggiunti i seguenti:
h) istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per il diritto internazionale.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
28) Dialettologia siciliana.
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico biologico e indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
Tecnologia e chimica del petrolio;
Impianti chimici industriali;
Chimica applicata.
Art. 48. - È aggiunto il seguente comma:
"L'iscrizione e l'esame relativi all'insegnamento di chimica organica sono propedeutici rispettivamente per l'iscrizione e l'esame relativi al corso di esercitazioni di chimica organica e di analisi organica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1957

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 118. - CARLOMAGNO