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DECRETO-LEGGE 5 maggio 1957, n. 271

Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 luglio 1957, n. 474 (in G.U. 04/07/1957, n.165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-5-1957 al: 3-7-1957
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare misure per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1



Chiunque intende impiantare od esercitare un deposito con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.
Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:
a) l'impianto e l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali aventi capacità superiore ai 10 metri cubi;
b) l'impianto e l'esercizio delle stazioni di servizio e dei distributori stradali di carburanti;
c) l'impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli o industriali.
La denuncia deve essere corredata della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione a sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1931, n. 367, e successive modificazioni.