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REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (033U1741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1934
Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367 (in G.U. 16/03/1934, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/05/1941)
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Testo in vigore dal:  28-11-1936
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Art. 11



Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni, anche se l'impianto debba farsi su area di proprietà privata. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto.
((3))


Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a mc. 25. Con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le corporazioni potrà essere variato tale limite.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1937, n. 187, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore ai 10 metri cubi, non sono soggetti alla concessione di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 novembre 1933 n. 1741".