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LEGGE 1 marzo 1957, n. 90

Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-4-1957
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  scuola  elementare  nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 25
luglio  1952, n. 991, e' assoggettata alle norme di cui agli articoli
seguenti.