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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1605

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-2-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, numero 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo Provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354; 19 luglio 1955, n. 762; 31 agosto 1955, n. 913; 20 settembre 1955, n. 938; 20 giugno 1956, n. 727 e 11 settembre 1956, n. 1155;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "statistica sanitaria".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957

Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 18. - CARLOMAGNO