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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1956, n. 1604

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-2-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconoscimento la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "storia contemporanea".
Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di "filosofia della scienza" e "filosofia della storia".
Art. 171. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di "alpicoltura e selvicoltura" e "economia dei mercati agricoli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 novembre 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 11. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, numero 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71; 16 febbraio 1955, n. 220; 2 agosto 1955, n. 897; 20 settembre 1955, n. 939; 30 gennaio 1956, n. 163 e 28 giugno 1956, n. 892;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconoscimento la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "storia contemporanea".
Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di "filosofia della scienza" e "filosofia della storia".
Art. 171. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di "alpicoltura e selvicoltura" e "economia dei mercati agricoli".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 novembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957

Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 11. - CARLOMAGNO