stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1600

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-2-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico



Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98, sono portati, rispettivamente, a L. 1.491.750 e lire 4.485.000 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957

Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 10. - CARLOMAGNO