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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1578

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  17-2-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, n. 137; 15 luglio 1955, n. 759; 8 agosto 1955, n. 911; 21 settembre 1955, n. 955; 20 giugno 1956, n. 728 e 5 settembre 1956, n. 1209;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 87 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in pediatria con sede presso la clinica pediatrica di questa Università e con il numero di diciotto iscritti fra i tre anni di corso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957

Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 85. - CARLOMAGNO