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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1172

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-11-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 4778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, numero 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457; 1 marzo 1955, n. 222; 24 luglio 1955, n. 799; 21 settembre 1955, n. 956 e 4 ottobre 1955, n. 961;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55, contenente norme relative alla propedeuticità degli insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia, il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di fisiologia umana deve essere superato prima di sostenere quello di patologia generale. Gli esami di fisiologia umana e di patologia generale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.
Il colloquio sulle Istituzioni e sull'istologia patologica deve essere sostenuto prima degli esami di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica".
Art. 56 - Il primo comma è abrogato.
Art. 99, contenente norme sulla propedeuticità degli insegnamenti della Facoltà di ingegneria, l'insegnamento complementare di tecnologie speciali assume la denominazione di tecnologie speciali (meccaniche).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 61. - CARLOMAGNO