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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1151

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-11-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116 e 24 luglio 1955, n. 801;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
a) "demografia";
b) "organizzazione aziendale";
c) "contabilità nazionale".
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "fisica nucleare".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "fisica nucleare".
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico fisico e indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di "strutturistica chimica".
Art. 58. - Il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e di fisiologia generale.
L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia".
Art. 70. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di "biochimica applicata".
Art. 71. - È sostituito dal seguente:
"Lo studente non può sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale ed inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre, l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, l'esame di chimica organica deve precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica.
L'esame di farmacologia e farmacognosia non può essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 47. - CARLOMAGNO