stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1139

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-11-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20, aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12 ottobre 1953, n. 1046; 2 marzo 1954; n. 181; 26 aprile 1954, n. 741; 29 ottobre 1954, n. 1320; 1 marzo 1955, n. 221; 25 settembre 1955, n. 960 e 27 luglio 1955, n. 785;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,-, successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formula le dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
1) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
2) Filologia slava;
3) Geografia storica del mondo antico;
4) Paleografia greca;
5) Storia orientale antica.
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
1) Filosofia della scienza;
2) Sociologia;
3) Filosofia della storia;
4) Una lingua e letteratura straniera, fra le seguenti: francese, tedesca ed inglese.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "storia della pedagogia".
Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:
a) per l'indirizzo organico biologico:
1) Petrografia;
2) Merceologia (chimica merceologica);
3) Chimica macromolecolare e colloidale;
4) Chimica teorica;
5) Geochimica;
b) per l'indirizzo inorganico-chimico fisico:
1) Petrografia;
2) Merceologia (chimica merceologica);
3) Chimica macromolecolare e colloidale;
4) Chimica teorica.
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
1) Petrografia;
2) Merceologia (chimica merceologica);
3) Chimica macromolecolare e colloidale;
4) Chimica teorica;
5) Geochimica.
Art. 39. Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è soppresso l'insegnamento di "geodesia".
Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:
1) Teoria delle funzioni;
2) Calcoli numerici e grafici.
Art. 42. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è soppresso l'insegnamento di "geodesia".
Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:
1) Topologia;
2) Onde elettromagnetiche;
3) Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
Il comma quinto è sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica" e di "geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno" importano ciascuno due esami distinti.
Art. 44. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è soppresso l'insegnamento di "geodesia".
Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:
1) Onde elettromagnetiche;
2) Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
Il comma quinto è sostituito dal seguente:
Per gli insegnamenti di "analisi matematica", e di "geometria analitica con e "enti di proiettiva e geometria descrittiva con disegno" e di "fisica sperimentale" e relative "esercitazioni" valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.
Art. 45. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è soppresso l'insegnamento di "biologia delle razze umane".
Agli insegnamenti medesimi è aggiunto quello di "fisiologia vegetale".
Art. 50. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è soppresso quello di "idrologia".
Agli insegnamenti medesimi: sono aggiunti seguenti:
1) Chimica farmaceutica applicata;
2) Chimica analitica.
Art. 51. - È sostituito dal seguente:
L'insegnamento biennale di "chimica farmaceutica e tossicologica" e quello triennale di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" importano un esame alla, fine di ogni anno.
L'insegnamento triennale di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" è diviso in:
Parte 1ª: tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche;
Parte 2ª: analisi qualitativa;
Parte 3ª: analisi quantitativa; preparazioni e analisi quali-quantitative dei farmaci.
In ciascun anno accademico può essere frequentata una sola di dette parti in cui è diviso l'insegnamento triennale.
La parte 3ª può essere suddivisa in due semestri (10 semestre: analisi quantitativa, 2° semestre: preparazioni e analisi quali quantitative dei farmaci) con un unito esame al termine del 2° semestre.
Gli insegnamenti di: fisica, farmacologia e farmacognosia; chimica fisica; botanica farmaceutica; chimica bromatologica; biochimica applicata, sono integrati da esercitazioni pratiche. Per queste esercitazioni vale il disposto dell'art. 54.
Art. 52. - È sostituito dal seguente:
Gli studenti non possono essere iscritti:
a) al corso di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia parte 2ª (analisi qualitativa)" se non hanno superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte 1ª (tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche)";
b) al corso di "esercitazioni di chimica, farmaceutica e tossicologica parte 3ª (analisi quantitativa, preparazioni e analisi quali-quantitative dei farmaci)" se non hanno superato gli esami di "chimica organica" e di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte 2ª (analisi qualitativa)";
Gli studenti non possono sostenere:
a) l'esame del corso di "chimica farmaceutica e tossicologica parte 1° (tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche)" se non hanno superato l'esame di "chimica generale ed inorganica";
b) l'esame di "chimica organica" se non hanno superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "fisica";
c) gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª", di "chimica bromatologica", di "chimica biologica", di "biochimica applicata", di "chimica analitica" e di "chimica di guerra" se non hanno superato l'esame di "chimica organica";
d) l'esame di "chimica farmaceutica applicata" se non hanno superato gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª";
e) l'esame di "tecnica e legislazione farmaceutica" se non hanno superato gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª";
f) l'esame biennale di "fisiologia generale" se non hanno superato quello di anatomia umana";
g) l'esame di "farmacologia e farmacognosia" se non hanno superato gli esami di "fisiologia generale" e di "botanica farmaceutica"
Art. 54. - È abrogato e sostituito dal seguente:
I professori possono assicurarsi in qualunque epoca dell'anno, per mezzo di colloqui o prove scritte o sperimentali, del profitto ricavato dagli allievi.
Questi colloqui o prove scritte o sperimentali servono di norma per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni nella stessa materia.
Gli esercizi di farmacognosia che fanno parte integrante del corso fondamentale di "farmacologia e farmacognosia" formano oggetto di prova pratica separata, il cui voto peraltro fa media con quello di farmacologia, restando così unico il voto finale di "farmacologia e farmacognosia"
Art. 55. - È abrogato e sostituito dal seguente:
I laureati in scienze naturali o in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, possono essere ammessi al 2° anno.
Per quanto riguarda l'esame di "farmacologia e farmacognosia" essi potranno essere tenuti a sostenere la sola prova pratica di farmacognosia di cui all'articolo 54.
I laureati in chimica possono essere ammessi al 3ª anno per la laurea in farmacia; nel caso in cui comprovino di aver frequentato almeno un anno dei corsi di "fisiologia generale" e di "chimica farmaceutica" possono essere ammessi al 4° anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 11. - CARLOMAGNO