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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1135

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-11-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 11. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio:
1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici;
2) Complementi di meccanica razionale;
3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica;
4) Elettronica;
5) Fisica nucleare e impianti nucleari;
6) Geodesia;
7) Complementi di scienza delle costruzioni;
8) Complementi di meccanica delle macchine;
9) Meccanica delle terre;
10) Costruzione di macchine fluidodinamiche;
11) Costruzioni di macchine operatrici;
12) Costruzioni automobilistiche;
13) Forni industriali;
14) Tecnologie tessili;
15) Tecnologia del freddo;
16) Tecnologia della cellulosa e della carta;
17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici;
18) Tecnologia dei leganti idraulici;
19) Tecnologie del legno;
20) Tecnologie delle materie plastiche;
21) Tecnologia dei combustibili;
22) Complementi di metallurgia;
21) Tecnologia dei materiali aeronautici;
24) Meteorologia;
25) Complementi di elettrotecnica;
26) Complementi di misure elettriche;
27) Complementi di elettronica;
28) Tecnologia ed impianti radiotecnici;
29) Idrologia tecnica;
30) ingegneria sanitaria;
31) Edilizia industriale;
32) Prospezione geofisica;
33) Organizzazione dei cantieri;
34) Estimo industriale;
35) Economia ed organizzazione aziendale;
36) Fotogrammetria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1912, n. 921 e con decreti del presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955, n. 621;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 11. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio:
1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici;
2) Complementi di meccanica razionale;
3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica;
4) Elettronica;
5) Fisica nucleare e impianti nucleari;
6) Geodesia;
7) Complementi di scienza delle costruzioni;
8) Complementi di meccanica delle macchine;
9) Meccanica delle terre;
10) Costruzione di macchine fluidodinamiche;
11) Costruzioni di macchine operatrici;
12) Costruzioni automobilistiche;
13) Forni industriali;
14) Tecnologie tessili;
15) Tecnologia del freddo;
16) Tecnologia della cellulosa e della carta;
17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici;
18) Tecnologia dei leganti idraulici;
19) Tecnologie del legno;
20) Tecnologie delle materie plastiche;
21) Tecnologia dei combustibili;
22) Complementi di metallurgia;
21) Tecnologia dei materiali aeronautici;
24) Meteorologia;
25) Complementi di elettrotecnica;
26) Complementi di misure elettriche;
27) Complementi di elettronica;
28) Tecnologia ed impianti radiotecnici;
29) Idrologia tecnica;
30) ingegneria sanitaria;
31) Edilizia industriale;
32) Prospezione geofisica;
33) Organizzazione dei cantieri;
34) Estimo industriale;
35) Economia ed organizzazione aziendale;
36) Fotogrammetria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO