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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1112

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-10-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461, e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232; 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694; 19 luglio 1955, n. 760; 27 luglio 1955, n. 784; 27 agosto 1955, n. 898; 25 settembre 1955, n. 931; 21 settembre 1955, n. 951 e 4 ottobre 1955, n. 962;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 73. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di "reumatologia".
Dopo l'art. 389 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "malattie del fegato e del ricambio" ed in "endocrinologia e medicina costituzionale" e del corso di perfezionamento in "igiene e tecnica ospedaliera" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio.

Art. 390. - Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio ha la durata di due anni.
Art. 391. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) Anatomia e istologia normale e patologica del fegato e delle vie biliari;
2) Fisiopatologia del fegato e del ricambio intermedio;
3) Clinica medica generale (biennale);
4) Malattie del fegato e delle vie biliari (biennale);
5) Malattie del ricambio;
6) Nozioni di microbiologia e parassitologia;
7) Diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio;
8) Controllo radiologico del fegato e delle vie biliari;
9) Principi di terapia generale e dietetica applicati alle malattie del fegato e del ricambio;
10) Terapia chirurgica delle malattie del fegato e del ricambio;
11) Terapia idrologica delle malattie del fegato e del ricambio.
Art. 392. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.
Art. 393. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma ed una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie del fegato e del ricambio.

Scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale.

Art. 394. - Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale ha la durata di due anni.
Art. 395. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1) Anatomia e psicologia endocrina;
2) Biochimica e farmacodinamica endocrina;
3) Biotipologia umana ed auxologia;
4) Patologia speciale endocrina;
5) Diagnostica e semeiotica endocrina;
6) Genetica morbosa e malattie costituzionali;
7) Terapia endocrina chimica, radiologica chirurgica.
Art. 396. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e modalità degli esami di profitto verranno stabiliti nel manifesto annuale.
Art. 397. A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in endocrinologia e medicina costituzionale.

Corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera.

Art. 398. - Il corso ha la finalità di preparare un personale tecnico specificatamente idoneo per la direzione sanitaria degli ospedali e per l'edilizia ospedaliera.
Art. 399. - Il corso ha la durata di un anno.
Art. 400. - Le materie d'insegnamento sono:
1) Storia e metodologia dell'assistenza sanitaria;
2) Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
3) Micrografia, batteriologia, chimica e fisica applicata;
4) Epidemiologia e profilassi generali;
5) Architettura ed edilizia ospedaliera;
6) Organizzazione funzionale degli ospedali;
7) Tecnologia delle attrezzature ospedaliere;
8) Igiene dell'alimentazione e dietetologia ospedaliera;
9) Selezione e formazione del personale ospedaliero;
10) Statistica ospedaliera;
11) Legislazione e prassi giuridica ed amministrativa dell'assistenza ospedaliera;
12) Tecnica e metodologia direzionale (deontologia, psicologia, didattica).
Art. 401. - Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ingegneria, architettura che dovranno corrispondere le stesse tasse, soprattasse e contributi fissati per le scuole di perfezionamento e di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 402. - Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 199. - CARLOMAGNO