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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1111

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1985)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-6-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((La regione siciliana svolge, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nelle materie dell'igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, a norma dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettere b) e c), dello statuto.
Rientrano nelle attribuzioni di cui al comma precedente anche quelle degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.
La regione esercita altresì le funzioni amministrative già svolte dai soppressi Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), nonché quelle relative all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Nelle materie oggetto del presente decreto restano allo Stato le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle materie di competenza degli organi statali di cui al precedente comma 4 l'Amministrazione regionale svolge, ai sensi dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto, attività amministrativa secondo le direttive del governo dello Stato.
Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente lo Stato versa alla regione la quota parte degli stanziamenti del proprio bilancio necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare è determinato sentita la regione))
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