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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 728

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-8-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, n. 137; 15 luglio 1955, n. 759; 8 agosto 1955, n. 911 e 21 settembre 1955, n. 955;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato, come appresso, nella parte riguardante le norme generali relative alle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia:

L'art. 76 (già 69) è sostituito dal seguente:
"Possono essere esonerati dalla frequenza di uno o più anni di corso previo parere favorevole, in ogni caso, del Consiglio di Facoltà su proposta del direttore della scuola, i laureati che siano stati assistenti effettivi, incaricati e volontari in un Istituto universitario della disciplina".
L'art. 77 (già 70) è sostituito dal seguente:
"In ogni caso però gli iscritti devono sostenere tutti gli esami del corso e l'esame di diploma e pagare le tasse per gli anni di corso effettivamente seguiti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 111. - CARLOMAGNO