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LEGGE 21 maggio 1956, n. 694

Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  5-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non possono essere forniti dalla industria nazionale, è ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1957.
La predetta agevolazione ha effetto dal 1 gennaio 1954.