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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1956, n. 509

Prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per lo esercizio finanziario 1955-56.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  30-6-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 1955, n. 775, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1955-56;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 1.701.070.462 sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È autorizzato il prelevamento di L. 185.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 19 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1955-56 e da iscriversi alla competenza del capitolo 33 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: "Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)".
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1955-56.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956

Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 22. - CARLOMAGNO