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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1324

Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264.

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Testo in vigore dal: 5-1-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
  Visto l'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945,
n.  177,  modificato  dall'articolo unico del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;
  Visti gli articoli 17, comma quinto, e 21, comma terzo, della legge
4 aprile 1952, n. 218;
  Visto  l'articolo  unico,  comma  terzo, del regio decreto-legge 28
novembre 1938, n. 2138;
  Sentita  la  Commissione  centrale  di  cui  al decreto legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per
l'interno,  per  il  tesoro,  per  le  finanze  e per l'agricoltura e
foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione
del  titolo  III  della  legge  29 aprile 1949, n. 264, il contributo
dovuto  dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei
lavoratori   agricoli   contro  la  disoccupazione  involontaria,  e'
determinato nella misura di lire 21,60 per ogni giornata di lavoro di
salariato fisso, bracciante o compartecipante, accertata ai sensi del
regio   decreto-legge   28  novembre  1938,  n.  2138,  e  successive
modificazioni.