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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1955, n. 1098

Revisione della misura delle indennità integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-11-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, contenente la delega al Governo ad emanare le norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale in attività
di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile;
Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione
del Ministero dell'Africa italiana, integrata e modificata con la legge 9 luglio 1954, n. 431;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Ai fini della determinazione della misura delle indennità integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431, va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio in applicazione dell'art. 7 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, e successive norme integrative e modificative, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto, d'ufficio, a riliquidazione delle indennità già corrisposte, ai sensi del precedente comma. Ugualmente si provvederà nei confronti del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 9 luglio 1954, n. 431.