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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 959

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, numero 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207 e 11 aprile 1955, n. 622;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 45 è sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea in scienze matematiche è preceduto da una prova di cultura sui concetti fondamentali di analisi matematica, geometria e fisica. Quello per le lauree in fisica ed in matematica e fisica, da una prova, di cultura sui concetti fondamentali di analisi matematica, geometria e fisica, nonché da una prova pratica in fisica.
Per la laurea, in matematica e fisica, se la dissertazione scritta verte su argomento di fisica, due dei temi da discutersi oralmente devono vertere su argomenti di matematica e viceversa.
L'esame di laurea in chimica è preceduto da una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa, nonché da una prova di cultura sui concetti fondamentali di chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica.
Sia le prove pratiche, sia le prove di cultura generale, non sono preclusive dell'ammissione all'esame di laurea".
Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
14) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
15) Cooperazione agricola (semestrale);
16) Fisiopatologia (semestrale).
È soppresso l'insegnamento complementare di "bachicoltura e apicoltura (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 86. - CARLOMAGNO