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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 846

Approvazione dell'atto di concessione per l'impianto e l'esercizio della funicolare aerea da Pieve di Cadore a Col Contras (Belluno).

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-10-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'8 giugno 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e l'Azienda autonoma di soggiorno di Pieve di Cadore, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da Pieve di Cadore a Col Contras, in comune di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 177. - CARLOMAGNO