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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 801

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  25-9-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Dopo l'art. 20, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Facoltà di economia e commercio
Art. 21. - La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.
Art. 22. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).
Sono insegnamenti complementari:
1) Diritto industriale;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto internazionale;
4) Legislazione bancaria;
5) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
6) Tecnica del commercio internazionale;
7) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
8) Economia montana e forestale;
9) Economia dei trasporti;
10) Diritto della navigazione;
11) Istituzioni di diritto processuale.
Art. 23. - Gli insegnamenti di "diritto commerciale" e di "geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.
L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.
Art. 24. - Dovranno essere osservate le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:
a) gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono precedere qualsiasi esame di materie giuridiche;
b) l'esame di economia politica 1° deve precedere gli esami di economia e politica agraria, di politica economica e finanziaria, di storia economica, di scienza delle finanze e diritto finanziario;
c) l'esame di matematica generale deve precedere gli esami di statistica e di matematica finanziaria;
d) gli esami di ragioneria generale ed applicata 1° e 2° devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale e tecnica industriale e commerciale.
Art. 25. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in chimica (indirizzo o organico-biologico) è aggiunto quello di:
14) Chimica applicata (ai materiali da costruzione).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1955

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 134. - CARLOMAGNO