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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 766

Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-9-1955
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste  le  leggi  11  marzo  1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n; 343,
concernenti  delega  legislativa  al  Governo  per  l'attribuzione di
funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai
Comuni  e  ad  altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento
amministrativo;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2
della legge 11 marzo 1953, n. 150;
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e
per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Tutti  i  provvedimenti  concernenti  la  carriera,  il trattamento
economico,  i  congedi straordinari, le aspettative, i riconoscimenti
di  servizio  ai  fini  economici  e di carriera, i trasferimenti, la
liquidazione   delle   indennita'   di   trasferimento   e  di  prima
sistemazione,  le  cessazioni  e  le  riammissioni  in  servizio e la
liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, relativi agli
assistenti  ed  ai  lettori  ordinari di cui al decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465,
sono  devoluti  alla  competenza  dei rettori delle Universita' e dei
direttori degli Istituti di istruzione superiore.
  Restano  ferme  le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della
pubblica istruzione per quanto concerne:
    a) il conferimento della nomina in ruolo;
    b) i procedimenti disciplinari;
    c)  la  cessazione  dal servizio ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n.  1172,  quando  l'assistente  abbia
prodotto ricorso al Ministero della pubblica istruzione;
    d) l'accettazione delle dimissioni;
    e)  i congedi per incarico di insegnamento o per motivi di studio
o  di  ricerca scientifica ai sensi dell'art. 9 del precitato decreto
legislativo  7  maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la
legge 24 giugno 1950, n. 465;
    f)  il  riconoscimento  e  il  riscatto  dei  servizi ai fini del
trattamento   di   quiescenza   e   la  liquidazione  definitiva  del
trattamento medesimo.