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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 764

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale già appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso Amministrazioni statali.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  26-8-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Al personale con rapporto stabile d'impiego, già appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia, e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso le Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui è riferita la parificazione gerarchica del predetto personale, richiamata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452.