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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 748

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanità.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-8-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanità, disciplinato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, è concesso a decorrere dal 1 gennaio 1954, e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dal decreto Ministeriale 13 novembre 1950, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali di gruppo e grado, categoria o qualifica cui il predetto personale è stato parificato col citato decreto Ministeriale 13 novembre 1950.