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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 591

Adeguamento al regolamento del personale delle Ferrovie dello stato delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e negli articoli 13, 17, 18 e 19 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  14-8-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, all'art. 17 ed al primo e secondo comma dell'art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi non di ruolo previsti dall'art. 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.
I provvedimenti di riscatto di servizio, emessi in base all'art. 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 possono essere revocati, su domanda degli interessati, nel caso in cui i medesimi richiedano il riconoscimento, secondo le norme del precedente comma dei servizi già riscattati ai termini del predetto art. 2 del regio decreto n. 2590 del 1923. Le somme versate per il riscatto sono utilizzate, in tal caso, per il riconoscimento di cui sopra, salvo conguaglio.